Disegno di legge recante disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell'ambito dell'esercizio delle loro funzioni
Durante il Consiglio dei Ministri n. 21 del 27 settembre il Governo ha approvato, in esame definitivo, su proposta del Ministro della salute Giulia Grillo, il disegno di legge che introduce disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell’ambito dell’esercizio delle loro funzioni. Il testo ha altresì ricevuto il parere favorevole da parte della Conferenza Stato Regioni.
Nella relazione illustrativa del DDL è stato evidenziato che le disposizioni in esso contenute muovono dalla necessità di individuare misure di prevenzione e contrasto per gli atti di violenza a danno degli esercenti le professioni sanitarie, che ormai con frequenza costante mettono a serio pregiudizio l’incolumutà fisica e professionale della categoria.
Nel dettaglio, il DDL è costituito tra 3 articoli.
Il primo articolo prevede l’Istituzione, con decreto del Ministro della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di un Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie.
L’Osservatorio dovrà:
a) monitorare gli episodi di violenza commessi ai danni degli esercenti le professioni sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni;
b) promuovere studi ed analisi per la formulazione di proposte e misure idonee a ridurre i fattori di rischio negli ambienti più esposti;
c) monitorare l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione a garanzia dei livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro.
L’Osservatorio dovrà inoltre acquisire - con il supporto dell’Agenas - i dati regionali relativi all’entità e alla frequenza del fenomeno, anche con riguardo alle situazioni di rischio o di vulnerabilità nell’ambiente di lavoro.
È stato altresì previsto che, ogni anno, il Ministro della Salute debba trasmettere al Parlamento una relazione sull’attività svolta dall’Osservatorio nell’anno precedente.
L'articolo 2 prevede un’integrazione dell’art. 61 del codice penale. Precisamente al comma 1 dell’art. 61 del c.p. è prevista l’aggiunta del numero 11-septies a norma del quale è una circostanza aggravante l’aver commesso il fatto con con violenza o minaccia in danno degli esercenti le professioni sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni.
Infine, l’articolo 3, contiene una clausola di invarianza finanziaria.